De minimis: come si calcola il residuo e come verificarlo
In breve
Il de minimis si calcola così: sommi gli aiuti «de minimis» concessi alla tua impresa unica (la tua società più quelle che controlli o che ti controllano) nei tre anni precedenti la nuova concessione, contati a ritroso giorno per giorno, e sottrai il totale dal massimale di 300.000 € previsto dal Regolamento (UE) 2023/2831. Quello che resta è il residuo. Se il nuovo aiuto lo supera, il nuovo aiuto non può essere concesso in de minimis, nemmeno in parte. Gli aiuti si controllano nella sezione Trasparenza del Registro nazionale degli aiuti (RNA).
Cos’è il de minimis, in due righe
Gli aiuti pubblici alle imprese sono vietati dalle regole europee, salvo eccezioni. Il de minimis è l’eccezione per gli aiuti «di piccola entità»: sotto un certo tetto, lo Stato può darli senza notificarli alla Commissione europea. Per questo moltissimi bandi regionali, camerali e nazionali sono concessi «in regime de minimis».
La regola generale oggi è il Regolamento (UE) 2023/2831, in vigore dal 1° gennaio 2024 e applicabile fino al 31 dicembre 2030. Ha sostituito il vecchio Regolamento 1407/2013, che aveva un tetto di 200.000 €.
Come si calcola il de minimis: la formula
Il calcolo è una sottrazione, ma ogni termine va scelto bene:
Residuo = 300.000 € − somma degli aiuti de minimis concessi all’impresa unica nei tre anni precedenti la nuova concessione
- Concessi, non incassati. Conta la data in cui l’impresa ha ottenuto il diritto all’aiuto (il provvedimento di concessione), non quella del bonifico. Un contributo concesso e non ancora erogato pesa già.
- Al lordo. Gli importi si considerano prima di imposte e ritenute.
- In equivalente sovvenzione lordo (ESL). Un contributo a fondo perduto vale per il suo importo. Un prestito agevolato o una garanzia valgono di meno: conta solo il vantaggio economico, che l’ente calcola e indica nella concessione.
- Di tutta l’impresa unica, non della sola società che fa domanda (lo vediamo sotto).
Il periodo di riferimento: tre anni mobili
Con il regolamento del 2013 si contavano l’esercizio in corso e i due precedenti. Ora no: il periodo di tre anni si valuta su base mobile. Per ogni nuova concessione si guardano gli aiuti concessi nei tre anni precedenti, contando a ritroso dalla data della nuova concessione.
In pratica il residuo cambia ogni giorno: un aiuto ricevuto tre anni fa «esce» dal conto il giorno dopo il terzo anniversario della sua concessione e libera spazio. Per questo il residuo che calcoli oggi può essere diverso da quello che l’ente troverà quando firmerà la concessione, magari mesi dopo la domanda.
L’impresa unica: perché conta anche la controllata
Il massimale non vale per la singola società ma per l’impresa unica: l’insieme delle imprese legate da almeno uno di questi rapporti (art. 2, par. 2, del regolamento):
- un’impresa ha la maggioranza dei diritti di voto dei soci di un’altra;
- un’impresa può nominare o revocare la maggioranza degli amministratori di un’altra;
- un’impresa esercita un’influenza dominante su un’altra per contratto o per clausola dello statuto;
- un’impresa socia controlla da sola, grazie ad accordi con altri soci, la maggioranza dei voti di un’altra.
Il legame conta anche se passa attraverso altre imprese. Se la tua Srl controlla una seconda società, gli aiuti de minimis di entrambe si sommano sullo stesso tetto. Una semplice partecipazione di minoranza, senza controllo, non crea impresa unica.
Due casi che le istruzioni regionali e camerali ai modelli de minimis indicano espressamente come fuori dall’impresa unica: le imprese legate solo tramite persone fisiche, per esempio due società degli stessi soci, e quelle legate solo tramite un ente pubblico, che si considerano singolarmente. Il regolamento elenca infatti rapporti tra imprese, e i soci persone fisiche non sono imprese.
Attenzione: la nozione di impresa unica del de minimis non coincide con quella di imprese associate e collegate usata per la dimensione PMI. Le associate (quote tra il 25% e il 50%) contano per la dimensione, non per il de minimis. E il collegamento tramite persone fisiche, che per la dimensione PMI può unire due società sullo stesso mercato, per il de minimis non crea impresa unica.
Cosa rientra nel de minimis e cosa no
Rientrano solo gli aiuti concessi espressamente in de minimis: il provvedimento di concessione o il bando lo dicono, citando il Regolamento 2023/2831 (o il 1407/2013 per quelli più vecchi). Possono essere:
- contributi a fondo perduto e voucher, per l’intero importo;
- contributi in conto interessi;
- finanziamenti agevolati e garanzie pubbliche, per il loro ESL;
- crediti d’imposta e sgravi contributivi concessi in de minimis.
Il regolamento esclude del tutto alcuni aiuti, in qualunque settore (art. 1): per esempio quelli alle attività connesse all’esportazione verso Paesi terzi o altri Stati membri, cioè aiuti legati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti dell’attività di esportazione, e gli aiuti condizionati all’uso di prodotti nazionali al posto di quelli importati. Un voucher per partecipare a una fiera all’estero di solito è ammesso; un contributo calcolato su quanto esporti no.
Non rientrano gli aiuti concessi con altre basi giuridiche, per esempio in esenzione dal Regolamento generale di esenzione (GBER, Reg. UE 651/2014) o autorizzati dalla Commissione: hanno regole proprie e non consumano il plafond de minimis. Restano però rilevanti per il cumulo: sulle stesse spese, il de minimis non può far superare l’intensità massima prevista da quegli altri regimi.
Settori con regole proprie
| Regime | Regolamento | Massimale |
|---|---|---|
| Generale | Reg. (UE) 2023/2831 | 300.000 € in tre anni |
| Servizi di interesse economico generale (SIEG) | Reg. (UE) 2023/2832 | 750.000 € in tre anni |
| Produzione primaria agricola | Reg. (UE) 1408/2013, modificato dal Reg. (UE) 2024/3118 | 50.000 € in tre anni |
| Pesca e acquacoltura | Reg. (UE) 717/2014, modificato dal Reg. (UE) 2023/2391 | 30.000 € in tre esercizi finanziari; 40.000 € se lo Stato ha un registro centrale nazionale e decide di applicarli |
Per la pesca il periodo resta di tre esercizi finanziari, non di tre anni mobili, e il regolamento si applica fino al 31 dicembre 2029: il bando dice quale massimale usa. Il regolamento generale esclude la produzione primaria agricola e la pesca. Se un’impresa lavora sia in un settore escluso sia in altri, può ricevere de minimis «generale» per le altre attività, purché tenga separate attività o contabilità. Gli aiuti dei diversi regolamenti si possono cumulare entro i limiti fissati da ciascuno.
Esempio di calcolo del residuo
Un esempio inventato. Alfa Srl controlla Beta Srl con il 70% dei voti: sono un’impresa unica. Alfa presenta una domanda per un contributo regionale di 200.000 € in de minimis e immagina che la concessione arrivi il 10 marzo 2027. Il periodo da controllare va quindi dall’11 marzo 2024 al 10 marzo 2027.
| Aiuto e impresa | Concesso il | Importo (ESL) | Nel periodo? |
|---|---|---|---|
| Voucher camerale per la digitalizzazione (Alfa) | 5 febbraio 2024 | 15.000 € | No, è prima dell’inizio del periodo |
| Contributo regionale per macchinari (Alfa) | 20 giugno 2024 | 80.000 € | Sì |
| Garanzia pubblica su un prestito (Beta) | 3 ottobre 2025 | 12.400 € | Sì |
| Credito d’imposta concesso in de minimis (Alfa) | 1° aprile 2026 | 25.000 € | Sì |
Totale nel periodo: 80.000 + 12.400 + 25.000 = 117.400 €. Residuo: 300.000 − 117.400 = 182.600 €.
Il contributo richiesto, 200.000 €, supera il residuo. Il regolamento è netto: se un nuovo aiuto fa superare il massimale, quel nuovo aiuto non beneficia del de minimis, e non solo per la parte in eccesso. Alfa ha due strade: verificare se il bando permette di chiedere un importo più basso, entro i 182.600 €, oppure aspettare. Se la concessione slittasse dopo il 20 giugno 2027, il contributo da 80.000 € uscirebbe dal periodo e il residuo salirebbe a 262.600 €.
Nota anche cosa sarebbe successo dimenticando Beta: il residuo sembrerebbe 195.000 €, cioè 12.400 € in più del reale. È l’errore più comune nelle dichiarazioni de minimis.
Il residuo calcolato dagli aiuti che inserisci
Nel profilo aziendale di Il mio bando registri gli aiuti ricevuti, anche delle imprese controllate: il residuo de minimis viene calcolato sui tre anni mobili e usato nella verifica di ogni bando e nella dichiarazione precompilata. L’import automatico dal RNA non c’è ancora: gli aiuti li inserisci tu.
Cosa fa Il mio bando per le PMI
Calcola il de minimis della tua aziendaFusioni, acquisizioni e scissioni
Quando l’impresa cambia forma, gli aiuti già ricevuti non spariscono: si spostano secondo l’art. 3, paragrafi 8 e 9, del regolamento.
- Fusione o acquisizione: per la nuova impresa o per l’acquirente si sommano tutti gli aiuti de minimis concessi in precedenza a ciascuna delle imprese coinvolte. Gli aiuti concessi regolarmente prima dell’operazione restano validi.
- Scissione: gli aiuti restano all’impresa che rileva le attività per cui erano stati usati. Se non si riesce a stabilirlo, si dividono in proporzione al valore contabile del capitale delle nuove imprese alla data della scissione.
Un esempio inventato. Omega Srl, che ha ricevuto 60.000 € di de minimis nel periodo, incorpora Sigma Srl, che ne aveva ricevuti 90.000 €. Dopo la fusione Omega deve contare 150.000 €: il residuo è 150.000 €, non 240.000 €. Se invece Omega si scinde e trasferisce a una nuova società il reparto per cui aveva ottenuto un contributo da 40.000 €, quei 40.000 € passano alla nuova società e Omega non li conta più.
Queste operazioni il registro degli aiuti non le ricostruisce da solo: l’ente le conosce dalla tua dichiarazione, che deve indicarle.
Come verificare il de minimis sul RNA
Dal 2026 il regolamento chiede a ogni Stato di inserire tutti gli aiuti de minimis in un registro centrale. In Italia è il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), gestito dal Ministero delle imprese e del made in Italy. Gli enti lo devono consultare prima di concedere o erogare un aiuto.
- Apri rna.gov.it e vai nella sezione Trasparenza, consultabile da chiunque senza credenziali (va accettato il cookie di verifica).
- Nella ricerca degli aiuti individuali cerca per codice fiscale del beneficiario: è più affidabile della ragione sociale.
- Annota per ogni aiuto il regolamento (de minimis o altro), la data di concessione, l’importo e il codice COR.
- Ripeti la ricerca per ogni impresa che fa parte della tua impresa unica.
- Confronta l’elenco con i provvedimenti che hai in archivio.
La «visura de minimis» vera e propria, quella che calcola il residuo, è un servizio riservato agli enti concedenti. Tu puoi solo ricostruirla dalla sezione Trasparenza.
Attenzione agli aiuti fiscali e automatici. Gli aiuti che non hanno un provvedimento di concessione, come molti crediti d’imposta e sgravi che usi direttamente in dichiarazione o in F24, vengono registrati sul RNA in automatico, ma nell’esercizio successivo: quelli fiscali, nell’anno dopo la presentazione della dichiarazione in cui li indichi (art. 10 del decreto 31 maggio 2017, n. 115). Per il calcolo il registro usa come data di concessione quella della registrazione. Così un credito d’imposta usato nel 2026 può comparire sul RNA solo nel 2027. Nella dichiarazione che firmi devi indicare tutti gli aiuti, anche quelli che sul RNA ancora non vedi, e le eventuali fusioni o scissioni.
La dichiarazione de minimis nella domanda
Prima di concedere un aiuto, l’ente ti chiede una dichiarazione sugli aiuti de minimis ricevuti. Di solito è una dichiarazione sostitutiva (DSAN, DPR 445/2000), firmata dal legale rappresentante, su un modello allegato al bando, con:
- le imprese che formano l’impresa unica, con codice fiscale;
- l’elenco degli aiuti de minimis concessi nel periodo, con ente, data, importo e regolamento;
- eventuali fusioni, acquisizioni o scissioni.
Usa sempre il modello del bando che stai preparando: i modelli di qualche anno fa possono riportare massimali non più in vigore. Per gli altri allegati della domanda c’è la guida ai documenti per partecipare a un bando.
Errori da evitare
- Sommare gli importi erogati invece di quelli concessi.
- Contare per anni solari, come con il regolamento del 2013.
- Dimenticare le società controllate o la controllante.
- Mettere nel conto aiuti concessi in GBER, che non consumano il plafond.
- Indicare l’importo nominale di un prestito agevolato invece del suo ESL.
- Fidarsi solo del RNA senza controllare i provvedimenti in archivio e i crediti d’imposta usati in dichiarazione.
- Dimenticare gli aiuti di una società incorporata dopo una fusione.
Domande frequenti
Qual è il massimale de minimis nel 2026?
Per la generalità delle imprese è di 300.000 € in tre anni mobili per impresa unica, secondo il Regolamento (UE) 2023/2831, in vigore dal 2024 al 2030. Per i servizi di interesse economico generale è di 750.000 €, per la produzione primaria agricola di 50.000 €. Per la pesca e l’acquacoltura è di 30.000 € in tre esercizi finanziari, elevabile a 40.000 € dagli Stati che hanno un registro centrale, secondo il Regolamento (UE) 2023/2391.
Il de minimis si calcola sull’anno solare?
No. Dal 2024 il periodo è di tre anni mobili: per ogni nuova concessione si sommano gli aiuti concessi nei tre anni precedenti, contando a ritroso dalla data della nuova concessione. Il conto per esercizi finanziari valeva con il vecchio Regolamento 1407/2013.
Come faccio a sapere quanti aiuti de minimis ho ricevuto?
Cerca il codice fiscale della tua impresa, e di quelle collegate, nella sezione Trasparenza del Registro nazionale degli aiuti su rna.gov.it. Poi confronta l’elenco con i provvedimenti di concessione in tuo possesso, perché alcuni aiuti vengono registrati con ritardo.
Cosa succede se supero il massimale de minimis?
Il nuovo aiuto che farebbe superare il tetto non può essere concesso in de minimis, nemmeno per la parte che starebbe sotto. Se l’aiuto è già stato concesso sulla base di una dichiarazione sbagliata, l’ente può revocarlo e chiederne la restituzione con gli interessi.
La Nuova Sabatini rientra nel de minimis?
Di regola no: il decreto che la disciplina la concede in esenzione, secondo l’art. 17 del GBER, o secondo i regolamenti di esenzione per agricoltura e pesca. Conta però il regime indicato nel tuo provvedimento di concessione e nel RNA: solo gli aiuti concessi in de minimis consumano il plafond. Le regole della misura sono nella guida alla Nuova Sabatini.
Due società con gli stessi soci persone fisiche sono un’impresa unica?
No. Il regolamento definisce l’impresa unica attraverso rapporti di controllo tra imprese, e le istruzioni ai modelli de minimis di regioni e camere di commercio lo dicono espressamente: il collegamento tramite persone fisiche non dà luogo all’impresa unica. Ciascuna società ha il suo massimale. È diverso per la dimensione PMI, dove le stesse persone che controllano due società sullo stesso mercato o su mercati contigui le rendono collegate. Se però una delle due società controlla l’altra, anche indirettamente, l’impresa unica c’è.
Per capire come il de minimis si inserisce nel resto della domanda, leggi la guida su come partecipare a un bando e quella sulla Nuova Sabatini.
Fonti
- Regolamento (UE) 2023/2831 sugli aiuti de minimis: considerando 11, artt. 1 (esclusioni, tra cui le attività connesse all’esportazione), 2 (par. 2, impresa unica), 3 (parr. 8 e 9, fusioni e scissioni), 4, 5, 6 e 8
- Regolamento (UE) 2023/2832, de minimis per i servizi di interesse economico generale: art. 2
- Regolamento (UE) 2024/3118, che modifica il Reg. 1408/2013 sul de minimis agricolo
- Regolamento (UE) 717/2014, de minimis nel settore della pesca e dell’acquacoltura
- Regolamento (UE) 2023/2391, che modifica il Reg. 717/2014: art. 1 (art. 3, par. 2 e 2 bis: 30.000 € o 40.000 € in tre esercizi finanziari; applicazione fino al 31 dicembre 2029)
- Camera di commercio della Valle d’Aosta, istruzioni per la dichiarazione de minimis (luglio 2026): collegamento tramite persone fisiche o enti pubblici, fusioni e scissioni, aiuti non ancora registrati nel RNA
- Decreto 31 maggio 2017, n. 115, regolamento sul Registro nazionale degli aiuti di Stato: art. 10 sugli aiuti automatici e fiscali
- Registro nazionale degli aiuti di Stato, sezione Trasparenza
- D.Lgs. 27 novembre 2025, n. 184, Codice degli incentivi: art. 18 sui controlli prima della concessione e dell’erogazione
Testi verificati il 26 ottobre 2026. Le informazioni sono generali: per il tuo caso fanno fede il bando e il provvedimento di concessione.